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Rumore: come difendersi
1. Il problema e le soluzioni.
A volte il rumore causato di vicini, societa' o enti, eccede i limiti della
tollerabilita' ed e' fonte di disturbo alla quiete se non, addirittura, di danni
alla salute.
Il primo consiglio e' quello di valutare la questione gia' quando si acquista o si
prende in affitto un immobile.
Anche in queste situazioni si puo' tentare un primo approccio al problema da
soli: un colloquio amichevole, una lettera raccomandata, il richiamo al
regolamento condominiale, l'intervento dell'amministratore di condominio o
quello, eventuale, delle forze dell'ordine a volte risolvono tutto.
Tuttavia, quando chi causa il rumore non manifesta alcuna disponibilita' l'unico
rimedio e' quello di tutelarsi giudizialmente con l'ausilio di un legale.
L'avvocato, a seconda della gravita' della situazione, intraprendera', con voi, le
seguenti strade:
esposto amministrativo ai sensi della legge 447/95 sulla tutela
dall'inquinamento acustico con richiesta di intervento dell'Agenzia regionale
dell'ambiente (ARPA) o di un tecnico iscritto in apposito albo;
ricorso al giudice fondato sull'art. 844 del codice civile (Immissioni);
provvedimento d'urgenza per far cessare immediatamente il rumore (ex art. 700
c.p.c.);
tutela penale ex art. 659 cod. pen. (nei casi piu' gravi).
risarcimento degli eventuali danni (ad esempio, danno alla salute, minore valore
dell'immobile, ecc.).
Queste strade possono essere intraprese singolarmente o, volendo,
cumulativamente e contemporaneamente.
2. L'esposto amministrativo.
L'esposto amministrativo provoca l'intervento di un tecnico che rileva i rumori
e la loro entita' a prezzi inferiori di quelli praticati dai consulenti privati.
Se, tuttavia, il rumore non eccede la normale tollerabilita' viene richiesto un
tiket di 500 euro circa.
L'esposto amministrativo e' utile nei casi in cui il rumore sia forte e la fonte
sia costituita da un'attivita' produttiva o commerciale. Infatti, in tali casi, i
limiti imposti dalle leggi sono precisi ed i "disturbatori" possono essere
facilmente chiamati al loro rispetto anche dalle autorita' amministrative. E'
inutile in quelle situazioni dove l'eccedenza dei limiti di tollerabilita' non e'
evidentissima o dove l'autorita' amministrativa non e' in grado di intervenire
efficacemente (ad esempio nei confronti del vicino di casa.
3. Il ricorso al giudice.
Per i rumori (e le immissioni di altro tipo) tra vicini e' competente il Giudice
di Pace, negli altri casi il tribunale.
Il rumore e' sanzionabile giudizialmente quando supera di 3 decibel il rumore di
fondo (3 decibel equivalgono al raddoppio del rumore).
Spesso, prima o contemporaneamente, all'azione ordinaria innanzi al giudice
viene chiesto anche un provvedimento d'urgenza per far cessare immediatamente i
rumori.
Il ricorso al provvedimento d'urgenza deve essere adeguatamente motivato e
provato sia allegando consulenze di parte che tutte le testimonianze possibili.
Sia nell'ipotesi di provvedimento d'urgenza che nella causa ordinaria in giudice
nominera' un consulente tecnico d'ufficio i cui costi verranno ripartiti al 50%
tra le parti.
Considerando tutti gli oneri, normalmente, il costo di una simile procedura
oscilla tra i 4.000 ed i 6.000 Euro. Naturalmente la parte vincitrice otterra' il
rimborso di tutte le spese anticipate.
4. Il risarcimento dei danni.
Quando si ricorre al giudice, normalmente, oltre a chiedere al cessazione dei
rumori viene anche chiesto il risarcimento dei danni che possono essere cosi'
distinti:
danno biologico: danno alla salute (ad esempio ansia e stress provocati dal
rumore e accertabili in sede medica);
danno patrimoniale: ad esempio la perdita di valore dell'immobile;
danno morale: configurabile solo allorche' la questione portata davanti al
giudice abbia anche una rilevanza penale;
danno esistenziale: e' una nuova voce di danno che si ritiene sussista tutte le
volte che sia configurabile la lesione di un diritto costituzionalmente
garantito (quale e', ad es., quello alla salute). E' una tipologia di danno
riconosciuta solo da alcune recenti ed innovative sentenze (Trib. Milano, n.
9417/99 e app. Milano, n. 2444/01).

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